Il rappresentante fiscale in Italia: chi è?

Oggi tutte le aziende, grandi o piccole che siano, devono rivolgersi non più solo al mercato delimitato dai confini nazionali, ma devono tenere conto della domanda proveniente dal mercato estero. In questo articolo chiariamo come le aziende estere possono entrare nel mercato italiano.

Quando un soggetto estero effettua operazioni rilevanti ai fini dell’imposta IVA (e di conseguenza per attuare i relativi adempimenti necessari) nel territorio dello Stato italiano, per poter esercitare i relativi diritti, ha tre possibilità:

1.    costituire in Italia una stabile organizzazione;

2.    identificarsi direttamente come soggetto passivo IVA (possibilità prevista a decorrere dal 31 agosto 2002 solo per i paesi appartenenti alla UE – articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/1972);

3.    nominare un proprio rappresentante fiscale.

Soffermiamoci sull’ultimo soggetto indicato nell’elenco: il rappresentante fiscale. Questa figura, che potrà essere sia una persona fisica che una persona giuridica residente o avente sede nel territorio dello Stato, agisce in qualità di mandatario di uno o più soggetti non residenti che devono compiere operazioni in Italia ai fini IVA.
Uno stesso soggetto potrà essere rappresentante fiscale di diversi operatori non residenti, possedendo, in tal caso, molteplici numeri di partita IVA in ragione del numero delle società rappresentate. I soggetti non residenti possono, invece, avere un solo rappresentante fiscale in Italia.

La disciplina di tale figura è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972; al comma 3 di tale articolo si indica infatti che “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”.
In altri termini, il rappresentante fiscale:

·         risponde in solido (comma 3 art. 17 D.P.R. n. 633/1972; R.M. 4 marzo 2002 n. 66/E) con l’operatore estero per gli adempimenti IVA da seguire (sarà infatti responsabile degli obblighi previsti dalla normativa relativa alla fatturazione, registrazione documentale, del versamento delle imposte e delle eventuali sanzioni relative agli inadempimenti collegati alle operazioni effettuate);

·         esercita i diritti, in nome e per conto del soggetto non residente che rappresenta, connessi all’applicazione della normativa IVA.

La sua nomina è facoltativa anche se solamente con tale figura sarà possibile recuperare l’imposta; inoltre, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, viene prevista dall’art. 44, comma 3 D.L. n. 331/1993, una particolare figura di rappresentante (il cd. “rappresentante leggero”), nelle ipotesi in cui vengono effettuate esclusivamente operazioni attive e passive non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta (tale semplificazione verrà meno la prima volta in cui sarà posta in essere una operazione soggetta ad imposta).

La nomina sarà invece obbligatoria (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13) per i soggetti non residenti che, in mancanza di una stabile organizzazione:

·         introducono nel territorio dello Stato beni per esigenze della propria impresa;

·         cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia ed ivi installati, montati o assemblati;

·         effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni accessorie ai detti trasporti e relative intermediazioni, ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all’articolo 7, quarto comma, lettera d), del DPR n. 633/1972, nei casi in cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia.

La sua nomina avviene tramite atto pubblico, scrittura privata registrata, comunicazione effettuata all’Ufficio IVA, con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, di data anteriore al passaggio dei beni, lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente.

 

Tale nomina dovrà essere conosciuta da parte del soggetto residente, che effettua l’operazione con l’impresa estera, prima dell’esecuzione dell’operazione; il mancato assolvimento di tale obbligo, così come la mancata annotazione nel registro comporteranno la mancata produzione dei benefici derivanti dall’operazione.

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