Detrazioni fiscali per pensionati: no tax area e importi 2016 in Italia

Il reddito di pensione e’ equiparato a quello proveniente da lavoro dipendente, ed è quindi assoggettato alla stessa tassazione ovvero all’IRPEF.

Il sostituto di imposta dei pensionati, per chi ha lavorato nel settore privato, è l’INPS che deve effettuare una ritenuta alla fonte sulla pensione a titolo di imposta ma deve anche applicare le detrazioni fiscali che spettano in base al reddito percepito (che non e’ costituito unicamente dall’importo della pensione ma anche da ulteriori fonti di guadagno, quali ad esempio affitti, prestazioni occasionali, redditi di fabbricati esclusi quello dell’abitazione principale), all’età del contribuente e rapportate al periodo di pensione.

 

NO TAX AREA(deduzione da lavoro dipendente e pensione):

  • valore di reddito al di sotto del quale la persona e’ esente da imposizione fiscale
  • pensionati con meno di 75 anni, euro 7.750,00
  • pensionati con 75 anni o piu’, euro 8.000,00

 

DETRAZIONI SPETTANTI

  • Pensionati con meno di 75 anni

Reddito non superiore a euro 7.750,00 -  detrazione euro 1.783,00 – IMPOSTA ZERO

  • Pensionati con 75 anni o più

Reddito non superiore a euro 8.000,00 – detrazione euro 1.880,00 – IMPOSTA ZERO

 

 

In entrambi i casi, le detrazioni diminuiscono in ragione dell’aumento dell’importo della pensione riproporzionata e rapportata alla base del calcolo

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Commenti: 2
  • #1

    Antonio (lunedì, 17 ottobre 2016 21:31)

    Se il reddito di pensione è equiparato a quello proveniente da lavoro dipendente, ed è quindi assoggettato alla stessa tassazione ovvero all’IRPEF, perché i pensionati non percepiscono gli 80€? L'art 53 della Costituzione non fa distinzione tra pensionati e lavoratori.
    Antonio

  • #2

    Battimo Service Tenerife (martedì, 18 ottobre 2016 13:40)

    Buongiorno Sig. Antonio,
    premettendo che il bonus da 80 euro, è una misura introdotta nell’anno 2014 con un decreto e poi resa strutturale nel 2015 e nel 2016 con la Legge di Stabilità, spetta a tutti coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente (art.49 comma 1, TUIR) o assimilati (art.50, TUIR) per tanto la normativa non specifica nel dettaglio il comma 2 dell’art.49 del TUIR:

    “…Costituiscono, altresì, redditi da lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati…”

    detto ciò si intende come lavoro dipendente solo quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sono la direzione di altri.
    In effetti tutto ciò costituisce una anomalia, un danno ed una palese discriminazione nei confronti del pensionato però , purtroppo, la normativa si presenta sotto questa forma.
    Vedremo se con la Legge di Stabilità 2017 qualcosa cambierà.

    Un cordiale saluto.